Torna alla legge

Art. 41

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. I fornitori di servizi di telecomunicazione bloccano l’accesso ai servizi a valore aggiunto ai clienti o agli utenti principali che non hanno ancora compiuto 16 anni, a condizione che siano a conoscenza della loro età.
  2. L’accesso ai servizi di cui agli articoli 25–34 ORAT1deve continuare a essere garantito.
  3. I fornitori sbloccano l’accesso soltanto previo consenso di una persona autorizzata a esercitare la rappresentanza legale.
  4. Non sbloccano l’accesso ai seguenti servizi:
    1. numeri di servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico (n. 0906);
    2. numeri brevi per servizi SMS e MMS a carattere erotico o pornografico;
    3. servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico che non sono forniti né mediante elementi d’indirizzo del piano di numerazione E.164 né mediante SMS o MMS.
  5. Per determinare la necessità di un blocco dell’accesso, i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile:
    1. registrano l’età dell’utente principale, qualora questi non abbia ancora compiuto i 16 anni, al momento della conclusione del contratto;
    2. esigono, in caso di dubbio, che venga prodotto un passaporto o una carta d’identità validi o un altro documento di viaggio riconosciuto per entrare in Svizzera.

Footnotes

  1. RS 784.104

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.