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Art. 42

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. L’UFCOM istituisce un organo di conciliazione o incarica un terzo (delegato) di farlo entro 15 mesi dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni.
  2. Può incaricare un delegato di esercitare il compito che spetta all’organo di conciliazione, a condizione che il delegato:
    1. garantisca di rispettare il diritto applicabile;
    2. dimostri di poter finanziare a lungo termine l’attività di conciliazione;
    3. si impegni a esercitare il suo compito in modo indipendente, imparziale, trasparente ed efficace; in particolare garantisce che le persone a cui affida la composizione delle controversie dispongano delle necessarie competenze professionali;
    4. garantisca la trasparenza della sua attività di fronte all’UFCOM e a tutta la collettività; in particolare si impegna a pubblicare annualmente un rapporto sul suo operato.
  3. L’UFCOM designa il delegato per una durata determinata. A tale scopo può indire una pubblica gara che non soggiace agli articoli 32 e seguenti dell’ordinanza dell’11 dicembre 19951sugli acquisti pubblici.
  4. La delega deve essere fatta sotto forma di contratto di diritto amministrativo.
  5. L’UFCOM approva la nomina della persona fisica designata quale responsabile dell’organo di conciliazione.

Footnotes

  1. [RU 1996 518; 1997 2432,2779all. cifra II n. 5; 2002 886,1759; 2006 1667,5613art. 30 cpv. 2 n. 1; 2009 6149; 2010 3175all. 3 n. 2; 2015 775; 2017 5161all. 2 cifra II n. 3.RU 2020 691art. 31 cpv. 2]. Vedi ora l’O del 12 feb. 2020 sugli appalti pubblici (RS 172.056.11 )

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