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Art. 80

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. I fornitori di servizi di telecomunicazione possono trattare i dati relativi al traffico dei clienti senza il loro consenso, se e fino a quando sia necessario per:
    1. fornire servizi di telecomunicazione;
    2. ottenere il rimborso dovuto per le loro prestazioni;
    3. adempiere obblighi legali;
    4. scopi propri, non in relazione a persone.
  2. Per altri scopi possono trattare i dati relativi al traffico soltanto in forma anonima e previo consenso dei clienti in questione.

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