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Art. 81

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. Finché sussiste la possibilità di contestare la fattura, i clienti possono chiedere al loro fornitore di servizi di telecomunicazione che comunichi loro, su singola richiesta o regolarmente a ogni fattura, tutti i dati utilizzati per la fatturazione. Se sono impiegati per la fatturazione, i numeri di chiamata dei collegamenti entranti devono essere indicati senza le ultime quattro cifre.1
  2. I dati non possono essere comunicati in caso di chiamate all’assistenza telefonica per bambini e giovani ai sensi dell’articolo 28 lettera f ORAT2.3
  3. Per le comunicazioni prepagate, i dati devono essere forniti, su richiesta, durante un mese dopo l’addebito del rimborso.
  4. Se un cliente contesta la fattura di un servizio a valore aggiunto oppure non la paga entro i termini stabiliti, il fornitore di servizi di telecomunicazione può comunicare al fornitore del servizio in questione i dati personali del cliente che ha a disposizione e che sono necessari a far valere il credito.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161).

  2. RS 784.104

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

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