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Art. 89b

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. I fornitori di servizi d’accesso a Internet fanno in modo di poter ottenere le segnalazioni dell’Ufficio federale di polizia di cui all’articolo 46a capoverso 3 primo periodo LTC. Applicano immediatamente nei propri sistemi le misure necessarie a seguito delle segnalazioni*.*
  2. Provvedono affinché terzi possano segnalare loro per scritto dei casi conformemente all’articolo 46a capoverso 3 secondo periodo LTC. Segnalano immediatamente all’Ufficio federale di polizia tutti i casi sospetti.

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