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Art. 90

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. I fornitori di servizi di telecomunicazione possono essere chiamati a mettere a disposizione i seguenti servizi di telecomunicazione a sostegno degli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC:
    1. servizio di trasmissione voce e dati via reti fisse e mobili;
    2. servizio di allarme della popolazione e possibilità di comunicare sull’evento.
  2. Devono poter fornire questi servizi in tutta la Svizzera e se necessario in via prioritaria rispetto al restante traffico civile delle telecomunicazioni. L’integrità dei dati, la larghezza di banda e la disponibilità dei servizi devono essere garantite nella misura necessaria.
  3. Gli organi autorizzati possono richiedere solo servizi e funzionalità conformi alle norme standardizzate a livello internazionale e per i quali esiste una regolamentazione armonizzata dell’utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione.
  4. I fornitori sono tenuti a mettere a disposizione locali e impianti e a tollerare lo svolgimento di esercizi in vista di e in caso di situazioni particolari e straordinarie.
  5. Su richiesta degli organi autorizzati, l’UFCOM designa i numeri per i quali deve essere garantito il servizio di localizzazione delle chiamate. Per tali numeri gli organi hanno accesso al servizio di cui all’articolo 29b .

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