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Art. 94

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. Purché la tecnica impiegata lo consenta, il DATEC può ordinare che, in situazioni straordinarie, si effettuino restrizioni al traffico civile delle telecomunicazioni a favore degli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC.
  2. L’ordine di effettuare restrizioni al traffico civile delle telecomunicazioni a favore degli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC può essere disposto dalla Centrale nazionale d’allarme per 36 ore al massimo. Ne informa senza indugio l’UFCOM.
  3. I fornitori di servizi di telecomunicazione possono effettuare restrizioni al traffico civile delle telecomunicazioni a favore degli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC per 36 ore al massimo, se constatano un sovraccarico della propria rete. Ne informano senza indugio l’UFCOM.

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