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Art. 94a

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. In caso di interruzione di corrente i concessionari di radiocomunicazione mobile possono effettuare restrizioni al traffico di radiocomunicazione mobile solo nella misura necessaria.
  2. Se una restrizione si rivela necessaria, devono in via prioritaria limitare l’accesso a Internet ai servizi che utilizzano grandi quantità di dati e sono principalmente destinati all’intrattenimento.
  3. Devono informare delle restrizioni gli utenti e l’UFCOM.
  4. Non possono essere soggetti a restrizioni:
    1. i servizi di chiamata d’emergenza;
    2. il servizio telefonico pubblico;
    3. i servizi per audiolesi (art. 15 cpv. 1 lett. e);
    4. le prestazioni secondo l’articolo 90;
    5. i programmi radiofonici.
  5. Non possono essere soggette a restrizioni neppure le seguenti prestazioni di terzi fornite via Internet, a condizione che sia tecnicamente possibile escluderle dalla restrizione:
    1. comunicazioni e messaggi ufficiali;
    2. applicazioni di telemedicina;
    3. applicazioni che servono alla sicurezza pubblica.
  6. I fornitori delle prestazioni di cui al capoverso 5 devono informare i concessionari di radiocomunicazione mobile in merito alle prestazioni che non possono essere soggette a restrizioni.

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