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Art. 96

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. I fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a segnalare senza indugio alla Centrale nazionale d’allarme le interferenze nell’esercizio della loro rete che possono toccare almeno 10 000 clienti e a pubblicare le informazioni in merito su un sito Internet liberamente accessibile.
  2. La Centrale nazionale d’allarme informa l’UFCOM in merito alle interferenze segnalate.

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