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Art. 95

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. In collaborazione con i fornitori di servizi di telecomunicazione, la Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza prende i provvedimenti di cui all’articolo 94 capoversi 1 e 2.
  2. Nella misura in cui le restrizioni di cui all’articolo 94 non comportino vantaggi commerciali per i fornitori, la Confederazione assume i costi dei provvedimenti preparatori.

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