784.101.2OITFederal Council Ordinance13 giu 2016Fonte originale
Il fabbricante, il suo mandatario o, se nessuno dei due risiede in Svizzera, l’importatore devono poter presentare una copia della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica durante dieci anni a decorrere dalla data dell’immissione in commercio dell’impianto.
In caso di immissione in commercio di serie di impianti di radiocomunicazione, il termine decorre dalla data dell’immissione in commercio dell’ultimo esemplare della serie in questione.
Il fornitore di servizi su ordinazione soggiace all’obbligo di cui al capoverso 1:
se il fabbricante e il suo mandatario non risiedono in Svizzera; e
se l’importatore importa l’impianto per il proprio utilizzo.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6213). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.