Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720). ↩
RS 784.102.1 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213). ↩
Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, versione della GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1. ↩
RS 0.784.403.1 ↩
RS 734.26 ↩
RS 734.5 ↩
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Nel settore del radioamatorismo, l'art. 25 cpv. 1 OIT preveÞ un'eccezione per gli apparati radio che non sono immessi sul mercato (lett. d). Inoltre, i kit destinati alla partecipazione al radioamatorismo sono espressamente esclusi, indipendentemente dal fatto che siano immessi sul mercato o meno.
“Der Beschwerdeführer macht geltend, auf die vorinstanzliche Verwarnung und Kostenauferlegung sei zu verzichten, weil die Einfuhr des fraglichen Funkgeräts unter die Ausnahmeregelung von Art. 25 Abs. 1 FAV falle. Art. 25 Abs. 1 FAV enthält einen Ausnahmekatalog für bestimmte Kategorien von Funkanlagen. Im Bereich des Amateurfunks umfasst der Ausnahmekatalog Funkanlagen für die Teilnahme am Amateurfunk, die nicht auf dem Markt bereitgestellt werden (Bst. d), Bausätze für die Teilnahme am Amateurfunk, und zwar unabhängig davon, ob sie auf dem Markt bereitgestellt sind oder nicht (Bst.”
Secondo la giurisprudenza, l'applicabilità dell'art. 25 cpv. 1 OIT non comporta automaticamente l'eliminazione di sanzioni adottate in seÞ di primo grado, quali l'ammonizione e le spese forfettarie. Nel caso deciso, la censura che sosteneva che, per via della presunta norma di deroga, si dovesse rinunciare all'ammonizione e alle spese è stata ritenuta infondata.
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