784.101.2OITFederal Council Ordinance13 giu 2016Fonte originale
Ogni impianto di radiocomunicazione deve essere corredato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza. Le istruzioni contengono tutte le indicazioni necessarie per utilizzare l’impianto di radiocomunicazione conformemente al suo scopo. Fra le indicazioni figura, se del caso, una descrizione degli accessori e dei componenti (software inclusi) che consentono l’esercizio conforme allo scopo dell’impianto di radiocomunicazione.
Ogni impianto di radiocomunicazione emittente deve essere corredato dalle seguenti informazioni:
le bande di frequenze utilizzate dall’impianto di radiocomunicazione;
la potenza di trasmissione massima sulle bande di frequenze utilizzate dall’impianto di radiocomunicazione;
se del caso, le restrizioni d’esercizio, in particolare l’obbligo di disporre di una concessione per l’esercizio;
1 nel caso degli impianti di radiocomunicazione di cui all’articolo 7 capoverso 2bis, le informazioni relative alla capacità di ricarica, ai dispositivi di ricarica compatibili nonché all’eventuale dispositivo di ricarica incluso.
Le informazioni di cui al capoverso 2 lettere c e d devono anche essere riportate sull’imballaggio. In caso di vendita a distanza, le informazioni di cui al capoverso 2 lettera d devono essere fornite con l’indicazione del prezzo. Se non vi è alcun imballaggio, le informazioni in merito alla capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili devono essere riportate sull’impianto stesso. Se a causa della dimensione o della tipologia dell’impianto di radiocomunicazione ciò non fosse possibile, l’utilizzatore deve poter stampare le informazioni come documento di accompagnamento separato.2
Per gli impianti di radiocomunicazione il cui esercizio è sottoposto a restrizioni, le offerte fatte senza presentazione di un esemplare fisico, segnatamente su Internet o tramite un prospetto, devono chiaramente indicare tali restrizioni.
Le informazioni devono essere ben visibili, leggibili e comprensibili per gli utilizzatori, e redatte nella lingua ufficiale del luogo di vendita dell’impianto. Nelle località bilingui devono essere redatte nelle due lingue ufficiali.3
L’UFCOM emana le prescrizioni amministrative necessarie, tenendo conto della prassi internazionale.
Footnotes
Introdotta dalla cifra I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.