784.101.2OITFederal Council Ordinance13 giu 2016Fonte originale
Su richiesta motivata dell’UFCOM, gli operatori economici devono fornirgli tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell’impianto di radiocomunicazione alla presente ordinanza.
Le informazioni e la documentazione devono essere fornite per scritto in formato cartaceo o elettronico, in una lingua che può essere facilmente compresa dall’UFCOM.
Su richiesta dell’UFCOM, gli operatori economici e i fornitori di servizi della società dell’informazione collaborano nell’esecuzione di tutte le misure volte a eliminare i rischi che un impianto di radiocomunicazione da essi messo a disposizione sul mercato presenta. Questo obbligo si applica anche al mandatario per gli impianti di radiocomunicazione che rientrano nel suo mandato.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6213). ↩
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