784.101.2OITFederal Council Ordinance13 giu 2016Fonte originale
Fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2, gli impianti di radiocomunicazione destinati ad essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto dopo essere stati omologati dall’UFCOM. L’omologazione rilasciata dall’UFCOM vale per tutti gli impianti dello stesso tipo.
Gli impianti di cui al capoverso 1 devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a.
Gli impianti di cui al capoverso 1 devono anche soddisfare determinati requisiti in materia di utilizzazione dello spettro ai sensi degli articoli 7 capoverso 2 e 9 nonché di compatibilità elettromagnetica ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b.1
Gli impianti omologati devono essere identificati conformemente all’articolo 18 capoverso 4 e recare il numero di omologazione rilasciato dall’UFCOM. Devono essere corredati delle informazioni necessarie per l’uso previsto.
L’UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213). ↩
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