784.101.2OITFederal Council Ordinance13 giu 2016Fonte originale
L’UFCOM verifica che gli impianti di telecomunicazione messi a disposizione sul mercato, messi in servizio, installati ed esercitati siano conformi alla presente ordinanza e alle proprie prescrizioni (art. 33 cpv. 1 LTC). Il controllo degli aspetti relativi alla protezione della salute e alla sicurezza (art. 7 cpv. 1 lett. a) incombe all’autorità d’esecuzione dell’OPBT1.
A tale fine l’UFCOM procede a controlli a campione. Effettua un controllo qualora vi sia motivo di supporre che un impianto di telecomunicazione non è conforme alle disposizioni della presente ordinanza e alle prescrizioni dell’UFCOM. È inoltre autorizzato a controllare impianti di radiocomunicazione nell’ambito dell’esame di una domanda di concessione.
L’UFCOM può esigere che l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)2gli fornisca, per un periodo determinato, informazioni sull’importazione di impianti di telecomunicazione.
Se, nel quadro delle sue attività ordinarie, l’UDSC scopre impianti di telecomunicazione per i quali sospetta, in base a una lista di controllo fornita dall’UFCOM, la non conformità alla presente ordinanza, ne preleva un campione e lo trasmette senza indugio all’UFCOM.
Per quanto attiene agli impianti di telecomunicazione militari, rimane salva l’ordinanza del 2 maggio 19903concernente la protezione delle opere militari.
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩