784.101.2OITFederal Council Ordinance13 giu 2016Fonte originale
L’UFCOM fa esaminare un impianto di telecomunicazione da un laboratorio ai sensi dell’articolo 17 se:
dalle prove da esso stesso effettuate risulta che tale impianto non rispetta i requisiti di cui agli articoli 7 o 9; e
la richiesta proviene dalla persona responsabile della messa a disposizione sul mercato di questo impianto.
Prima di far esaminare gli impianti da un laboratorio ai sensi dell’articolo 17, l’UFCOM sente la persona responsabile della messa a disposizione sul mercato, segnatamente per quanto riguarda il laboratorio scelto, la portata delle prove e la stima dei costi.
I costi delle prove di laboratorio sono a carico del responsabile della messa a disposizione sul mercato dell’impianto di telecomunicazione qualora dalle prove risulti che quest’ultimo non soddisfa i requisiti richiesti.
L’UFCOM può incaricare un laboratorio qualora esso stesso non possa effettuare le prove. In questo caso, alla persona responsabile della messa a disposizione sul mercato di un impianto che non rispetta i requisiti richiesti saranno imputati gli stessi costi come se l’UFCOM stesso avesse effettuato le prove. I capoversi 2 e 3 non si applicano.
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