Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 21a capoverso 2, 22 capoverso 5, 31 capoverso 1, 32, 32a , 33 capoverso 2, 34 capoverso 1^ter^, 59 capoverso 3, 62 e 64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 1997^1^sulle telecomunicazioni (LTC);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995^2^sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),3
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