811.112.0OPMedFederal Council Ordinance1 set 2007Fonte originale
Gli emolumenti sono disciplinati nell’allegato 5.
Laddove è fissato un quadro tariffario, l’emolumento si calcola in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.
In casi motivati, l’autorità che decide può chiedere un congruo anticipo delle spese.
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20041sugli emolumenti.