811.112.0OPMedFederal Council Ordinance1 set 2007Fonte originale
I titolari di un diploma federale in farmacia che, prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 aprile 2017, disponevano di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione di farmacista e che fino a tale data non avevano conseguito un titolo federale di perfezionamento possono, nei tre anni successivi all’entrata in vigore di tale modifica, richiedere un titolo federale di perfezionamento in farmacia d’officina, purché:
siano in possesso di un titolo di perfezionamento di diritto privato in farmacia d’officina; oppure
abbiano concluso prima del 2001 un perfezionamento teorico in farmacia d’officina e nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di rilascio del titolo federale di perfezionamento abbiano svolto l’attività d’officina per almeno due anni.
I titolari di un diploma federale in farmacia che prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 aprile 2017 disponevano di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione di farmacista e che fino a tale data non avevano conseguito un titolo federale di perfezionamento possono, nei tre anni successivi all’entrata in vigore di tale modifica, richiedere un titolo federale di perfezionamento in farmacia d’ospedale, purché siano in possesso di un titolo di perfezionamento di diritto privato in farmacia d’ospedale.
I titoli federali di perfezionamento in chirurgia vascolare o in chirurgia toracica possono essere rilasciati solo dopo l’accreditamento dei cicli di perfezionamento corrispondenti.
Sono esonerati dall’obbligo di fornire la prova di cui all’articolo 11c e dall’obbligo di pagare gli emolumenti di cui al numero 3b dell’allegato 5, se al momento dell’entrata in vigore della modifica del 5 aprile 2017 erano già iscritti nel registro delle professioni mediche:
i titolari di diplomi e di titoli di perfezionamento federali, per l’iscrizione delle lingue in cui hanno conseguito la formazione o il perfezionamento; e
i titolari di diplomi e titoli di perfezionamento esteri riconosciuti, per l’iscrizione della lingua nazionale comprovata alla MEBEKO nell’ambito della procedura di riconoscimento.
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