Un’agenzia di accreditamento è ritenuta istituzione di accreditamento internazionalmente riconosciuta ai sensi dell’articolo 48 capoverso 1 LPMed se soddisfa in particolare i seguenti criteri:
- è stata autorizzata dalla competente autorità dello Stato che ne ospita la sede;
- dispone delle competenze scientifiche necessarie a valutare richieste di accreditamento conformemente alle esigenze poste dal diritto federale;
- dispone delle competenze linguistiche necessarie a valutare richieste;
- dispone di conoscenze della professione medica svizzera interessata e del sistema svizzero delle scuole universitarie;
- soddisfa gli standard usuali riconosciuti sul piano nazionale e internazionale in materia di controllo della qualità delle agenzie di accreditamento, a condizione che essi non contraddicano le disposizioni della LPMed.