Le autorità e le istituzioni competenti per l’esecuzione della presente legge hanno il diritto di trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, allo scopo di verificare le condizioni e l’andamento delle cure prestate a tossicomani.1
Garantiscono la protezione dei dati di cui al capoverso 1 mediante misure tecniche e organizzative.
Il Consiglio federale definisce i dettagli, in particolare:
le autorità e istituzioni competenti per il trattamento dei dati;
i dati da trattare;
i flussi di dati;
i diritti d’accesso.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 385,491;FF 2020 5391). ↩
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