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Art. 18f

812.121LStupFederal Act1 giu 1952Fonte originale
  1. L’UFSP gestisce un sistema d’informazione per il trattamento dei dati secondo l’articolo 8b .
  2. I medici che trattano persone con medicamenti a base di canapa registrano i dati necessari al rilevamento dei dati secondo l’articolo 8b. I dati dei pazienti sono registrati in forma pseudonimizzata.
  3. Il Consiglio federale stabilisce:
    1. i dati necessari per il rilevamento secondo l’articolo 8b , segnatamente anche quelli relativi agli effetti secondari;
    2. la frequenza e il momento della registrazione;
    3. i diritti di accesso dei medici secondo il capoverso 2;
    4. gli aspetti tecnici e organizzativi del sistema di rilevamento dei dati;
    5. i termini di conservazione dei dati;
    6. la pubblicazione delle analisi statistiche.
  4. Può stabilire che non debbano più essere rilevati dati se per la valutazione scientifica di cui all’articolo 8b capoverso 2 non sono più necessari nuovi dati.

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