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Commenti: Art. 1a | Omnilex
Law
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Art. 1a
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Art. 1a
812.121
LStup
Federal Act
1 giu 1952
Fonte originale
La Confederazione e i Cantoni prevedono misure nei quattro settori seguenti (principio dei quattro pilastri):
prevenzione;
terapia e reinserimento;
riduzione dei danni e aiuto alla sopravvivenza;
controllo e repressione.
In tale ambito, la Confederazione e i Cantoni tengono conto delle esigenze della protezione generale della salute e della gioventù.
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LStup · Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope
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