I Governi cantonali riferiscono regolarmente al Consiglio federale sull’esecuzione della presente legge e sulle osservazioni fatte in proposito e mettono a disposizione i dati necessari(art. 29c cpv. 2).
I Cantoni sono tenuti a notificare tempestivamente all’Ufficio federale di polizia, conformemente alle disposizioni della legge federale del 7 ottobre 19941sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, qualsiasi procedimento penale promosso per infrazione alla presente legge. Le relative informazioni sono in linea di principio trasmesse per via elettronica o introdotte direttamente nei sistemi di elaborazione dei dati dell’Ufficio federale di polizia. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.