I servizi ufficiali e i professionisti operanti nei settori dell’educazione, della socialità, della salute, della giustizia e della polizia possono segnalare alle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti i casi esistenti o a rischio di persone affette da turbe legate alla dipendenza, segnatamente ove si tratti di bambini e giovani, se:
li hanno riscontrati nell’esercizio della loro attività ufficiale o professionale;
sussiste un pericolo considerevole per gli interessati, i loro congiunti o la collettività; e
ritengono che una misura assistenziale sia opportuna.
Se la segnalazione riguarda un bambino o un giovane di età inferiore ai 18 anni, va informato anche il suo rappresentante legale, salvo che vi si oppongano gravi motivi.
I Cantoni designano istituzioni di cura o di aiuto sociale qualificate, pubbliche o private, competenti per assistere le persone segnalate, segnatamente i bambini o i giovani a rischio.
Il personale delle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti è tenuto al segreto d’ufficio e al segreto professionale secondo gli articoli 320 e 321 del Codice penale1.2
Se apprendono che una persona loro affidata ha violato l’articolo 19a , i servizi ufficiali e i professionisti di cui al capoverso 1 non sono tenuti a denunciarla.