812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
In caso di estinzione o revoca di un’autorizzazione, l’autorità competente sorveglia la cessazione delle attività in relazione alla coltivazione o al deposito delle sostanze controllate, la loro cessione a titolari di un’autorizzazione d’esercizio e, se necessario, ordina la distruzione delle sostanze controllate.
È fatta salva qualsiasi decisione giudiziaria concernente la confisca degli stupefacenti.
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