812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
Le organizzazioni nazionali e internazionali che dispongono di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 81 possono procurarsi stupefacenti unicamente presso persone e imprese autorizzate a commerciare stupefacenti.
Sono obbligate a tenere una contabilità delle sostanze controllate conformemente all’articolo 57.
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