812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 lug 2011Fonte originale
L’organizzazione nazionale o internazionale che dispone di un’autorizzazione del Consiglio federale (art. 14a cpv. 1 LStup) è obbligata, per ogni medicamento omologato contenente sostanze controllate dello stesso genere e dello stesso dosaggio, a tenere un controllo specifico delle scorte ai sensi dell’articolo 57 e a fornire a Swissmedic alla fine dell’anno un inventario conformemente all’articolo 58.
Swissmedic verifica l’esattezza del controllo delle scorte. A tale scopo, è autorizzato ad accedere ai magazzini e a controllare gli effettivi di medicamenti contenenti sostanze controllate.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.