(art. 2 cpv. 1)
| Designazione | GTIN | Elenco |
|---|---|---|
| I preparati contenenti codeina sono esclusi parzialmente dalle misure di controllo quando contengono una o più altre componenti (principi attivi o sostanze ausiliarie) e quando la quantità di codeina, calcolata come base, non supera i 100 mg per unità di somministrazione o la concentrazione non è superiore al 2,5 % nelle forme non divise. L’Istituto attribuisce a questi preparati una delle categorie di vendita al pubblico (vedere art. 40 cpv. 1–3 dell’O del 21 settembre 2018 sui medicamenti). | c | |
| I preparati contenenti destropropossifene sono esclusi parzialmente dalle misure di controllo quando sono destinati a un’applicazione per via orale e quando la dose, calcolata come base, non supera i 135 mg per unità di somministrazione o quando la concentrazione non è superiore a 2,5 % nei preparati non suddivisi. Non devono contenere altri stupefacenti o sostanze psicotrope. L’Istituto attribuisce a questi preparati una delle categorie di vendita al pubblico (vedere art. 40 cpv. 1–3 dell’O del 21 settembre 2018 sui medicamenti). | c | |
| I preparati contenenti difenossina sono esclusi parzialmente dalle misure di controllo quando contengono, per unità di somministrazione, al massimo 0,5 mg di difenossina calcolata come base e una quantità di atropina solfato uguale al 5 % al minimo della quantità di difenossina. L’Istituto attribuisce a questi preparati una delle categorie di vendita al pubblico (vedere art. 40 cpv. 1–3 dell’O del 21 settembre 2018 sui medicamenti). | c | |
| I preparati contenenti diidrocodeina sono esclusi parzialmente dalle misure di controllo quando contengono una o più altre componenti (principi attivi o sostanze ausiliarie) e quando la quantità di diidrocodeina, calcolata come base, non supera i 100 mg per unità di somministrazione o quando la concentrazione non è superiore a 2,5 % nelle forme non suddivise. L’Istituto attribuisce a questi preparati una delle categorie di vendita al pubblico (vedere art. 40 cpv. 1–3 dell’O del 21 settembre 2018 sui medicamenti). | c | |
| I preparati contenenti etilmorfina sono esclusi parzialmente dalle misure di controllo quando contengono una o più altre componenti (principi attivi o sostanze ausiliarie) e quando la quantità d’etilmorfina, calcolata come base, non supera i 100 mg per unità di somministrazione o quando la concentrazione non supera 2,5 % nelle forme non suddivise. L’Istituto attribuisce a questi preparati una delle categorie di vendita al pubblico (vedere art. 40 cpv. 1–3 dell’O del 21 settembre 2018 sui medicamenti). | c | |
| I preparati contenenti folcodina sono esclusi parzialmente dalle misure di controllo quando contengono una o più altre componenti (principi attivi o sostanze ausiliarie) e quando la quantità di folcodina, calcolata come base, non supera i 100 mg per unità di somministrazione o quando la concentrazione non è superiore a 2,5 % nelle forme non divise. L’Istituto attribuisce a questi preparati una delle categorie di vendita al pubblico (vedere art. 40 cpv. 1–3 dell’O del 21 settembre 2018 sui medicamenti). | c | |
| I preparati che contengono oppio sono esclusi parzialmente dalle misure di controllo quando contengono al massimo 0,2 % di morfina calcolata come base nonché una o più altre componenti (principi attivi o sostanze ausiliarie), in modo tale che la morfina non possa essere estratta in una proporzione che costituirebbe un pericolo per la salute pubblica o con dei mezzi facili da applicare e che pure i suoi preparati non possano essere utilizzati in tale proporzione. L’Istituto attribuisce a questi preparati una delle categorie di vendita al pubblico (vedere art. 40 cpv. 1–3 dell’O del 21 settembre 2018 sui medicamenti). | c |
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