812.212.21OMFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
I medicamenti costituiti da OGM o che contengono siffatti organismi devono essere caratterizzati con una corrispondente designazione.
Sul contenitore destinato alla dispensazione, sull’imballaggio esterno, nonché sul foglio informativo deve figurare l’indicazione «contiene X geneticamente modificato» oppure «costituito da X geneticamente modificato». Nell’informazione professionale deve essere indicata la natura dell’OGM e della modifica genetica.
Per quanto concerne la caratterizzazione di principi attivi e sostanze ausiliarie ottenuti da OGM, si applicano per analogia le disposizioni della legislazione in materia di caratterizzazione delle derrate alimentari geneticamente modificate.
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