812.212.21OMFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
I procedimenti per il trattamento del sangue o degli emoderivati labili allo scopo di inattivare o eliminare determinati agenti patogeni possono essere immessi in commercio o impiegati soltanto se omologati da Swissmedic.
Swissmedic rilascia l’omologazione se il richiedente prova che il procedimento inattiva o elimina agenti patogeni senza pregiudicare l’efficacia, la sicurezza e la qualità del prodotto.
Le modifiche relative al procedimento devono essere sottoposte dapprima a Swissmedic per approvazione.
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