812.212.21OMFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
Sui contenitori e sugli imballaggi di medicamenti non soggetti all’obbligo di omologazione secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettere a–cbisLATer destinati alla dispensazione o all’uso deve essere indicata la seguente avvertenza in caratteri di grandezza non inferiore a 7 punti:
medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera a LATer: «Formula magistralis»;
medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera b LATer: «Formula officinalis»;
medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera c LATer: «Formula propria»;
medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera cbisLATer: «Formula hospitalis».
Le indicazioni, i testi restanti e i loro aspetti formali sono disciplinati dalla Farmacopea.
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