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Commenti: Art. 47 | Omnilex
Law
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OM · Ordinanza sui medicamenti
Art. 47
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Art. 47
812.212.21
OM
Federal Council Ordinance
1 gen 2019
Fonte originale
La dispensazione secondo l’articolo 24 capoverso 1 lettera a numeri 1 e 2 LATer può essere eseguita soltanto personalmente dai farmacisti.
Il paziente cui è destinato il medicamento deve essere presente personalmente per la valutazione e la consegna del medicamento.
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