812.212.21OMFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
La prescrizione medica e chiropratica di un medicamento per uso umano deve contenere almeno i seguenti dati:
cognome, nome e indirizzo dello studio della persona che rilascia la prescrizione nonché il suo numero di identificazione univoco (GLN1) iscritto nel registro delle professioni mediche;
la firma legalmente valida della persona che emette la prescrizione;
il cognome, il nome, la data di nascita e il sesso del paziente;
la data dell’emissione;
il nome del preparato o del principio attivo, la forma farmaceutica, eventualmente la quantità di principio attivo per unità;
il dosaggio e il periodo d’uso;
le istruzioni per l’uso.
Se è emessa in forma cartacea, la prescrizione deve riportare la firma autografa. Le prescrizioni elettroniche possono essere provviste di una firma elettronica qualificata o altrimenti devono adempiere requisiti di sicurezza equivalenti in termini di autenticità, integrità dei dati e confidenzialità.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia alle prescrizioni di medicamenti per uso umano emesse da altri professionisti della salute.
Se la prescrizione elettronica viene integrata nella cartella informatizzata del paziente ai sensi della LCIP2, devono essere utilizzati i formati di scambio stabiliti dal DFI in virtù dell’articolo 10 capoverso 3 lettera b OCIP3.