812.212.21OMFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
Chi domanda un’autorizzazione per la vendita per corrispondenza di medicamenti deve essere in possesso di un’autorizzazione cantonale che abiliti alla gestione di una farmacia pubblica.
Il richiedente deve inoltre assicurare, mediante un sistema di garanzia della qualità, che:
il destinatario del medicamento sia identico alla persona a nome della quale è stata emessa la prescrizione medica;
la prescrizione medica sia stata verificata in considerazione di possibili interazioni indesiderate con altri medicamenti utilizzati contemporaneamente dalla persona interessata;
il medicamento sia imballato, trasportato e recapitato in modo da garantirne la qualità e l’efficacia;
il medicamento sia recapitato nell’imballaggio originale compreso il foglio informativo e accompagnato dalle specifiche istruzioni per l’uso;
il medicamento inviato sia recapitato soltanto alla persona a nome della quale è stata emessa la prescrizione medica oppure a terzi in possesso di una procura scritta e firmata dal destinatario;
il paziente sia informato del fatto che deve mettersi in contatto con il suo medico curante qualora sorgano problemi relativi alla terapia farmacologica; e
un professionista sia stato incaricato di prestare una corretta consulenza.
I requisiti validi in materia di prescrizione, dispensazione e uso di medicamenti veterinari conformemente all’ordinanza del 18 agosto 20041sui medicamenti veterinari devono essere rispettati.