812.212.21OMFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
Una volta riscontrati, i seguenti effetti indesiderati di un medicamento devono essere notificati entro:
a. 15 giorni:
1. in caso di effetti indesiderati gravi di un medicamento,
2. se compaiono frequentemente effetti indesiderati noti o finora sconosciuti, di un medicamento;
b. 60 giorni: in caso di effetti indesiderati non gravi, finora sconosciuti, di un medicamento.
Una volta constatati, i segnali di sicurezza devono essere notificati:
senza indugio, entro e non oltre cinque giorni, se si tratta di segnali di sicurezza che richiedono a breve termine misure atte a garantire la sicurezza del medicamento;
entro 15 giorni, se si tratta di altri segnali di sicurezza che comportano un potenziale di pericolo grave.
I vizi di qualità riscontrati in Svizzera o all’estero secondo l’articolo 61 capoverso 6 devono essere notificati a Swissmedic senza indugio ma al più tardi entro 15 giorni dalla constatazione.
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