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Commenti: Art. 73 | Omnilex
Law
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OM · Ordinanza sui medicamenti
Art. 73
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Art. 73
812.212.21
OM
Federal Council Ordinance
1 gen 2019
Fonte originale
I rapporti sui risultati delle sperimentazioni cliniche devono essere anonimizzati.
Il titolare dell’omologazione può escludere dalla pubblicazione i dati che costituiscono segreti aziendali o segreti d’affari.
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