812.212.21OMFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
Gli organi e le persone seguenti ottengono l’accesso online ai sistemi d’informazione per quanto necessario all’adempimento del loro rispettivo compito:
i collaboratori di Swissmedic attivi nell’ambito della vigilanza e della sorveglianza del mercato e i terzi incaricati di compiti in questo ambito;
i collaboratori di Swissmedic attivi nell’ambito del diritto penale amministrativo;
gli amministratori di Swissmedic e i terzi incaricati.
Gli accessi ai sistemi d’informazione sono verbalizzati. I dati verbalizzati sono conservati per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.1
Footnotes
Nuovo testo del per. giusta l’all. 2 cifra II n. 99 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). ↩
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