812.212.21OMFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
Il DFI può adeguare gli allegati della presente ordinanza agli sviluppi internazionali o tecnici.
Procede agli adeguamenti che possono rivelarsi ostacoli tecnici al commercio, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.
Per l’adeguamento dell’allegato 1 riceve la consulenza della Commissione tecnica per i radiofarmaci conformemente all’articolo 32 dell’ordinanza del 22 giugno 19941sulla radioprotezione.
Per l’adeguamento dell’allegato 2 può far capo alla consulenza di esperti.