812.212.21OMFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
Per i procedimenti di fabbricazione di medicamenti non standardizzabili, per i quali fino al 1° gennaio 2019 non era necessaria un’omologazione e i quali ora devono essere omologati conformemente all’articolo 33 capoverso 1, la domanda di omologazione deve essere presentata entro un anno dalla pubblicazione nell’elenco di cui all’articolo 33 capoverso 2.
I medicamenti fabbricati in applicazione di un procedimento di cui al capoverso 1 possono rimanere in commercio fino alla decisione di Swissmedic, sempre che Swissmedic non preveda altrimenti per motivi di sicurezza.
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