L’UDI di cui all’articolo 17 capoverso 2 deve essere apposto:
- per i dispositivi impiantabili e i dispositivi della classe III: dal 26 maggio 2021;
- per i dispositivi delle classi IIa e IIb: dal 26 maggio 2023;
- per i dispositivi della classe I: dal 26 maggio 2025;
- per i dispositivi riutilizzabili nei quali l’UDI deve essere apposto sul dispositivo stesso: 2 anni dopo le date indicate alle lettere a–c per la corrispondente classe di dispositivi.