812.213ODmedFederal Council Ordinance26 mag 2021Fonte originale
Fino all’entrata in vigore dell’articolo 17 capoverso 5, alle persone con sede in Svizzera rimangono applicabili i seguenti obblighi di notifica:
ai fabbricanti nonché alle persone che assemblano sistemi o kit procedurali secondo l’articolo 22 paragrafi 1 e 3 UE-MDR1: gli obblighi di notifica di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 4 dell’ordinanza del 17 ottobre 20012relativa ai dispositivi medici;
alle persone che immettono in commercio dispositivi medici di cui all’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici: gli obblighi di notifica di cui all’articolo 6 capoversi 3 e 4 dell’ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici.