812.213ODmedFederal Council Ordinance26 mag 2021Fonte originale
Chi mette a disposizione sul mercato in Svizzera dispositivi su misura deve comunicare a Swissmedic prima della messa a disposizione:
nome e indirizzo del fabbricante e di tutti i luoghi di fabbricazione;
nome e indirizzo dell’eventuale mandatario;
i codici necessari per identificare le corrispondenti categorie di dispositivi definiti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione1.
Le modifiche a tali indicazioni devono essere comunicate a Swissmedic entro 30 giorni dalla modifica.
In base al rischio intrinseco del dispositivo e della sua utilizzazione, Swissmedic può esentare dall’obbligo di notifica di cui al capoverso 1 i dispositivi su misura.