812.213ODmedFederal Council Ordinance26 mag 2021Fonte originale
I requisiti per il prelievo, la donazione e i test sono retti per analogia dagli articoli 3, 4, 6–15 e 30–33 della legge dell’8 ottobre 20041sui trapianti e dagli articoli 2–12 dell’ordinanza del 16 marzo 20072sui trapianti.
Il titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 30 deve verificare l’idoneità del donatore.