812.213ODmedFederal Council Ordinance26 mag 2021Fonte originale
Gli organismi designati, inclusi le loro società controllate e i loro subcontraenti, sono tenuti a mettere a disposizione di Swissmedic in qualunque momento tutti i dati necessari per la valutazione, la designazione, la sorveglianza e la rivalutazione, compresi i documenti necessari per valutare la qualificazione dei subcontraenti o delle società controllate. I dati devono essere costantemente aggiornati.
Gli organismi designati notificano a Swissmedic, entro 15 giorni, qualsiasi modifica che si ripercuota sull’adempimento dei presupposti di cui all’allegato VII UE-MDR1o sulla capacità di svolgere valutazioni della conformità.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. f. ↩
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