812.213ODmedFederal Council Ordinance26 mag 2021Fonte originale
All’atto dell’immissione in commercio o della messa in servizio dei sui dispositivi, il fabbricante garantisce che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti della presente ordinanza.
Il fabbricante appone sui suoi dispositivi il marchio di conformità.
Il fabbricante effettua una valutazione clinica secondo l’articolo 61 UE-MDR^1^, tenendo conto delle modifiche a tale articolo che la Commissione europea apporta mediante atti delegati2, nonché secondo l’allegato XIV UE-MDR. Tiene aggiornata la valutazione clinica in funzione dei risultati delfollow-up clinico post-commercializzazione.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. f. ↩