812.213ODmedFederal Council Ordinance26 mag 2021Fonte originale
Il fabbricante deve menzionare nella documentazione tecnica le indicazioni di cui agli allegati II e III UE-MDR^1^, tenendo conto delle modifiche a tali allegati che la Commissione europea apporta mediante atti delegati2.
Su richiesta dell’autorità competente il fabbricante fornisce la documentazione tecnica completa o una sua sintesi.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. f. ↩