Oltre alle misure di cui all’articolo 75 capoverso 2, le autorità competenti possono adottare in particolare le seguenti misure:
- possono richiedere agli operatori economici di fornire informazioni pertinenti, necessarie ai fini dell’accertamento della proprietà di siti Internet se le informazioni in questione sono in rapporto con l’oggetto dell’indagine;
- possono esigere l’eliminazione di contenuti da un’interfaccia utenti online o l’esplicita visualizzazione di un’avvertenza per gli utilizzatori laddove non vi siano altri mezzi efficaci per eliminare un rischio grave;
- qualora non sia stato dato seguito ad un’ingiunzione secondo la lettera b, possono dare istruzioni ai prestatori di servizi della società dell’informazione di limitare l’accesso all’interfaccia utenti online, anche incaricando un terzo di attuare questa misura;
- per la tutela della salute pubblica, possono esigere da un fornitore di servizi della società dell’informazione che ponga fine alla sua attività in Svizzera.