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Commenti: Art. 76 | Omnilex
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ODmed · Ordinanza relativa ai dispositivi medici
Art. 76
Art. 75b
Art. 77
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Art. 76
Art. 75b
Art. 77
812.213
ODmed
Federal Council Ordinance
26 mag 2021
Fonte originale
Swissmedic è competente per la sorveglianza:
di dispositivi e della loro conformità;
della vigilanza;
della manutenzione e del ricondizionamento di dispositivi:
1. negli ospedali, 2. destinati a essere utilizzati negli ospedali.
Per alcuni aspetti della sorveglianza di cui al capoverso 1 è fatta salva la competenza di altri organi federali o istituzioni.
I Cantoni sono competenti per la sorveglianza:
nel commercio al dettaglio e presso i centri di consegna;
della produzione artigianale di dispositivi su misura, di sistemi e di kit procedurali;
della manutenzione e del ricondizionamento di dispositivi presso gli specialisti che li applicano e nelle istituzioni sanitarie, eccetto gli ospedali.
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